Ali Nobar Nessun commento

Commissione Europea e Normative HACCP: la sicurezza alimentare oggi

Commissione Europea e normative HACCP.

La sicurezza alimentare è un ambito estremamente importante regolamentato dalla Commissione Europea, attraverso gli Articoli 43 e 114, articolo 168, paragrafo 4, e articolo 169 del TFUE.

Politica Europea di sicurezza alimentare

 

“Gli obiettivi della politica europea di sicurezza alimentare sono duplici: da un lato, proteggere la salute umana e gli interessi dei consumatori e, dall’altro, favorire il corretto funzionamento del mercato unico europeo. Di conseguenza, l’Unione europea provvede affinché siano definite (e rispettate) norme di controllo nei settori dell’igiene dei prodotti alimentari destinati al consumo umano o animale, e dei mangimi, della salute animale e vegetale e della prevenzione della contaminazione degli alimenti da sostanze esterne. L’UE disciplina altresì l’etichettatura dei generi alimentari e dei mangimi” (v. fonte: Eruoparlamento).

Gli interventi di legislazione e di regolamentazione della materia, si pone quindi l’obiettivo di elevare lo standard di sicurezza dei prodotti alimentari prodotti e consumati nei paesi della Comunità Europea, o importati da paesi terzi. In particolare la materia è regolata dall’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), che stabilisce precise normative in ambito sicurezza alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, dalla produzione primaria, alla distribuzione, in tutti gli Stati Membri.

Applicazione e controllo delle normative HACCP della Comunità Europea

 

Il regolamento CE 852/2004 stabilisce che le normative HACCP devono essere rispettate da tutte le aziende operanti nel settore alimentare, attraverso il relativo manuale HACCP. L’esperienza generale degli operatori maturata in questi anni è stata estremamente positiva ed indubbiamente la regolamentazione comune ha provveduto a uniformare con alti standard l’ambito della sicurezza alimentare. Tuttavia sono emerse nel tempo aree di incertezza, legate ad elementi di incoerenza nell’implementazione e nell’interpretazione delle norme specifiche da parte dei diversi Stati membri, nonché sull’applicazione del grado di flessibilità stabilito dalle normative.

Dopo la stesura del regolamento del 2004, si è reso pertanto necessario un aggiornamento delle linee guida sugli HACCP, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C278/1 del 30 Luglio 2016, relativa “all’attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, compresa l’agevolazione/la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari”.

Ambito applicativo in controllo delle normative HACCP

 

La normativa è estremamente vasta e tocca diversi ambiti applicativi estremamente importanti, tra i quali la formazione del personale, i programmi di prerequisiti (PRP), la flessibilità nell’applicazione dei principi, etc. Il programma della Comunità Europea fornisce anche esempi concreti di applicazione pratica.

Riportiamo a titolo di esempio il PRP “Lotta contro gli animali infestanti: l’importanza della prevenzione”:

 

  1. I muri esterni dovrebbero essere privi di crepe o fessure, le zone circostanti curate e pulite e le aree per la pulizia accessibili.
  2. Le finestre andrebbero provviste di zanzariere.
  3. Le porte andrebbero tenute chiuse, tranne durante le operazioni di carico e/o di scarico.
  4. Le attrezzature e i locali inutilizzati dovrebbero essere puliti.
  5. La presenza di eventuali pozze di acqua interne andrebbe eliminata immediatamente.
  6. Dovrebbe essere disponibile un programma di lotta contro gli animali infestanti:
  • i. andrebbe valutata l’opportunità di disporre un numero adeguato di esche e di trappole in modo strategico (all’interno/all’esterno);
  • ii. il programma dovrebbe comprendere roditori e animali infestanti che strisciano, camminano o volano;
  • iii. gli animali infestanti e gli insetti morti andrebbero rimossi frequentemente per garantire che non vi sia alcuna possibilità di contatto con gli alimenti;
  • iv. qualora si tratti di problema ricorrente ne andrebbe accertata la causa;
  • v. i pesticidi andrebbero immagazzinati e utilizzati in modo tale che non vi sia possibilità di contatto con alimenti, materiale da imballaggio, attrezzature ecc.

 

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Emanuele Florio Nessun commento

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